Elezioni politiche del 25 settembre 2022

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022
Data:

12/08/2022

Numero di protocollo:

EP25-9-2022

Argomenti

Tipologia di documento

  • Pubblicazione

Descrizione

Nella giornata del prossimo 25 settembre 2022 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

SI POTRA' VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.

Da queste elezioni non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Pertanto sia per la Camera che per il Senato potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto.

Altra importante novità è la riduzione del numero dei parlamentari:

  • alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400;
  • al Senato della Repubblica passano da 315 a 200 (più i senatori a vita).

Gli elettori potranno votare in 12 seggi sparsi sul territorio comunale.

Per informazioni sulla tornata elettorale, collegati a questo sito del Ministero dell'Interno. (apre il link in una nuova finestra)

In queste elezioni politiche gli elettori saranno ancora chiamati ad esprimersi con le modalità previste dal sistema elettorale approvato con la Legge n.165/2017 (denominato Rosatellum).

Le norme approvate dal Parlamento prevedono l’elezione dei membri di Camera e Senato per due terzi (il 64% dei seggi) con un metodo proporzionale e collegi plurinominali e per un altro terzo (il 36% dei seggi) attraverso un metodo maggioritario e collegi uninominali.

IL SISTEMA ELETTORALE
I seggi

Per quanto riguarda la Camera dei deputati è prevista l’elezione di 148 onorevoli in collegi uninominali con sistema maggioritario, di 244 deputati in collegi plurinominali con sistema proporzionale, e di altri 8 nella circoscrizione Estero, sempre con ripartizione proporzionale dei seggi.

Per il Senato della Repubblica, invece, è prevista l’elezione di 74 senatori in collegi uninominali maggioritari, 122 in collegi plurinominali proporzionali e altri 4 nella circoscrizione Estero, anche qui con metodo proporzionale.

Nei collegi uninominali, quelli in cui vale il metodo maggioritario, viene eletto in Parlamento il candidato che ottiene un solo voto in più degli altri. Nei collegi plurinominali i seggi vengono attribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti.

I collegi elettorali (apre il link in una nuova finestra)

Per quanto riguarda la Camera (escludendo gli 8 deputati da eleggere all’Estero) le circoscrizioni sono 28.

Al Senato invece (senza considerare i 4 senatori da eleggere all’Estero) le circoscrizioni sono 20, una per ogni regione.

Le Pluricandidature

Con il Rosatellum sono previste pluricandidature (candidature multiple). I candidati alla carica di deputato o senatore possono presentarsi in un solo collegio uninominale maggioritario e in più collegi plurinominali dove vale la regola del proporzionale (in questo caso fino a 5 collegi) e possono presentarsi sia in un collegio maggioritario che in un uno o più collegi proporzionali (sempre con il limite di 5). Se il candidato riesce a farsi eleggere sia in un collegio uninominale che in uno o più collegi plurinominali andrà ad occupare il seggio del sistema maggioritario. Se vince invece in diversi collegi della parte proporzionale otterrà il seggio corrispondente al collegio in cui la sua lista ha ottenuto la percentuale di consensi più bass

Le firme per la presentazione delle liste

Nessuna sottoscrizione é richiesta per i partiti o gruppi politici già costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale.

I listini bloccati

La legge elettorale prevede per la parte proporzionale liste bloccate. Ciò significa che gli elettori non possono esprimere una preferenza: vicino al simbolo trovano un breve elenco di candidati, da 2 a 4, che vengono eventualmente eletti nell’ordine.

Le quote rosa

Sono previste anche quote rosa, le quote di genere. Nei collegi, sia uninominali che plurinominali, a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (e quindi non inferiore al 40%).

Nella successione interna delle liste nella parte proporzionale, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato uomo-donna o donna-uomo. Quindi nei collegi plurinominali con due seggi da assegnare, i candidati del listino dovranno essere un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini e una donna o due donne e un uomo; con quattro seggi, fino a tre uomini e una donna (o naturalmente l'inverso). E così via.

Le soglie di sbarramento

Il Rosatellum prevede anche le coalizioni. Quindi favorisce alleanze tra più formazioni politiche. Diversi partiti, diverse liste, all’interno di un collegio uninominale possono aggregarsi per sostenere un unico candidato. Anche in caso di coalizione nella parte maggioritaria le forze politiche competono singolarmente nella parte proporzionale.

La soglia di sbarramento nazionale per le liste, sia alla Camera che al Senato, è fissata al 3% su scala nazionale, nel proporzionale. C’è poi una soglia di sbarramento al 10% per le coalizioni, e in questo caso almeno una lista deve aver superato il 3%. Un caso diverso è quello delle minoranze linguistiche, per le quali è prevista una soglia al 20% nella regione di riferimento.

Come e quando si vota

SI POTRA' VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.

Chi può votare

Da queste elezioni non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Pertanto sia per la Camera che per il Senato potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto.

Come si vota

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza.

Si vota con un’unica scheda elettorale per la Camera e un’unica scheda per il Senato. Per quanto riguarda il collegio uninominale maggioritario, sotto il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di deputato o di senatore vengono indicate le liste a lui collegate. Su ognuna delle due schede l’elettore indica la sua preferenza sia per la parte proporzionale che per quella maggioritaria.

I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale (maggioritario) sono indicate sotto il suo nome e cognome. Vicino ad ogni simbolo sono indicati invece i nomi e i cognomi dei candidati nella piccola lista bloccata nel collegio plurinominale (proporzionale). I nomi del listino non possono essere meno di 2 e più di 4. Essendo l’elenco bloccato i candidati vengono eventualmente eletti nell’ordine.

L’elettore può esprimere il proprio voto in due modi:

  1. tracciando un segno sul simbolo della lista (in questo modo la preferenza si trasferisce anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);
  2. tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo secondo caso il voto si trasferisce anche alla lista se il candidato è sostenuto da una sola lista. Se invece il candidato è sostenuto da una coalizione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione. In questo caso si parla di voto disperso.

Ovviamente il voto è valido anche se l’elettore decide di tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una sulla lista o una delle liste a suo sostegno, e in questo caso il voto viene attribuito alla singola lista e al candidato nel collegio uninominale.

Si tratta di voto nullo quando l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non è collegato. Non è possibile quindi il voto disgiunto.

Per ulteriori informazioni:

sito del Ministero dell’Interno

Formati disponibili

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Date

Data di inizio validità/efficacia

12/08/2022

Data di inizio pubblicazione

12/08/2022

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

EP25-9-2022

Ultimo aggiornamento: 06/12/2023 08:35

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