OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – ESERCIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L. N° 287/1991

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – ESERCIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L. 25 AGOSTO 1991 N° 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi
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04/04/2023

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Descrizione

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – ESERCIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L. 25 AGOSTO 1991 N° 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi

In applicazione di quanto disposto dall’art. 40 – ulteriori disposizioni alle imprese del D.L. 23/09/2022, n. 144 Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che al comma 1 recita:
[…]1. L'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , è prorogata al 31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato. (Comma così modificato dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 , dall' art. 1, comma 815, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall' art. 1, comma 22-quinquies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 .) […]
viene modificato l’art. 9 ter (nella sua definizione testuale: “Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del D.L. 28/12/2020, n° 137 che recita: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (Articolo inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n° 176) di cui al comma 5 nella formulazione in vigore dal 28 febbraio 2023:
[…] 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all' articolo 5 della legge n. 287 del 1991 , non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .[…]

Le modalità di richiesta sono quelle previste nel portale camerale all’indirizzo: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=A125 nel procedimento di seguito descritto:

Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56) → Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande → Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate → ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc...) → Occupazione suolo pubblico Domanda di occupazione suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

La durata dell’occupazione sarà dalla data di rilascio dell’autorizzazione fino al 31/12/2023 ovvero secondo la richiesta dell’operatore economico, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza stradale che ne possano limitare la durata nel tempo.
Nel caso in cui l’occupazione preveda installazioni amovibili quali gazebo e/o strutture che comportino l’obbligo della Comunicazione Inizio Lavori di cui all’art. 6 lettera e-bis (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), la durata dell’occupazione medesima non potrà superare il termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione del suolo pubblico con tali strutture.
Le modalità di richiesta sono quelle previste nel portale camerale all’indirizzo: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=A125 nel procedimento di seguito descritto:

Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56) → Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande → Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate → EDILIZIA (Interventi Edilizi, Vincoli, Passi carrabili, ecc.) → Comunicazione di Inizio Lavori per opere temporanee (C.I.L.)
con
Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56) → Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande → Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate → ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc...) → Occupazione suolo pubblico Domanda di occupazione suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

I due procedimenti dovranno essere richiesti con un unico procedimento. La CIL sarà condizionata al rilascio dell’occupazione del suolo pubblico e la durata dell’occupazione non potrà superare i 180 giorni consecutivi dalla data di rilascio dell’autorizzazione richiamata.

Le richieste relative alle diverse tipologie sopra richiamate, al fine del rispetto della normativa vigente in materia, dovranno pervenire OBBLIGATORIAMENTE 30 giorni prima della data in cui si intende occupare il suolo pubblico.

A cura di

Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP

Lo Sportello Unico è una struttura comunale che rappresenta l'unico punto di riferimento per chi vuole iniziare, trasferire, subentrare, ampliare, modificare o cessare un'attività produttiva.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 06/12/2023 08:43

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