L’Imposta di Soggiorno, a seconda dei casi, è riscossa dai gestori delle strutture ricettive, dai proprietari delle case/appartamenti per vacanze e dagli intermediari immobiliari.
Alba Adriatica
Chi può fare domanda
L’Imposta di Soggiorno è dovuto dalle persone fisiche non residenti nel Comune di Alba Adriatica che pernottano nelle strutture ricettive presenti nel territorio.
Descrizione
L'Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre l’Imposta di Soggiorno con lo scopo di mantenere gli elevati standard qualitativi dei servizi pubblici locali di cui ne beneficia anche il turismo.
Così come disposto dall’art.2, comma 3 del Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.62 del 29.12.2023, il gettito dell’imposta è destinato a finanziare esclusivamente interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
L’imposta si applica per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi con tariffe differenziate nel seguente modo:
- dal 01 gennaio al 30 aprile e dal 01 ottobre al 31 dicembre si applica la Tariffa 2
- dal 01 maggio al 30 settembre si applica la Tariffa 1
Come fare
L'ospite pagherà l’Imposta di Soggiorno direttamente al Gestore della struttura ricettiva presso cui soggiorna. Lo stesso gestore dovrà rilasciare relativa quietanza.
Versamento dell'imposta all'Ente Locale Il Gestore della struttura dovrà provvedere al versamento di quanto riscosso al Comune di Alba Adriatica entro il 16 del mese successivo con le modalità attivate dall'Amministrazione Comunale.
Cosa serve
Prenotazione soggiorno presso il territorio comunale
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
I gestori delle strutture sono tenuti: a) ad informare in appositi spazi visibili i propri ospiti e/o a pubblicare nel proprio sito internet la notizia dell’applicazione, mediante avvisi multilingue, dell’entità e delle relative esenzioni riguardanti l’imposta di soggiorno; b) al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della L.R. 75/95, e coloro che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività, devono indicare apposito Codice Identificativo Regionale (CIR) di riferimento di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA); c) comunicare all’Ufficio Turismo del Comune il proprio CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR); d) a richiedere il pagamento dell’imposta secondo quanto stabilito dall’art 6 del presente regolamento. e) a riversare e rendicontare all’Ente Comunale il relativo incasso. f) dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il numero e la natura dei soggetti esenti, l’imposta incassata, gli estremi del versamento della medesima, nonché a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato - come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) - ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. g) conservare ogni documento relativo alla gestione dell’imposta, anche in maniera telematica, per un periodo minimo di 5 anni.
Nota
Il Comune di Alba Adriatica ha affidato il servizio di gestione dell'imposta alla Ditta ABACO per informazioni 0423601755 tasto 9.
(CONTRIBUENTE > MODULISTICA > SELEZIONARE: IMPOSTA DI SOGGIORNO > COMUNE: ALBA ADRIATICA)
Accertamento e controllo
1. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.1 commi 161 e 162 delle Legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché dell’art 1219 del Codice Civile. 2. Ai fini del controllo l’Amministrazione può: a) invitare i responsabili degli obblighi tributari ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del presente Regolamento, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti il versamento o la gestione dell’imposta; b) inviare, ai soggetti di cui al punto a), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati. c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici di dati e notizie di carattere specifico 3. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori e a qualunque soggetto terzo a cui è rilasciata la responsabilità del versamento in base a quanto disposto negli articoli precedenti, e ove necessario tramite reperimento di dati e notizie su siti web di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture o previa richiesta ai competenti uffici pubblici. 4. Il Corpo di Polizia Locale e/o personale incaricato dall’Ente, nell’espletamento delle funzioni di controllo campione, potranno acquisire atti e documenti comprovanti dichiarazioni e versamenti di cui all’art.7 del presente regolamento. 5. Le strutture ricettive a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate, mediante attività di indagine e controllo a campione che permetteranno di individuarne e censirne l’esistenza.
Casi particolari
Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva); b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone; c. I portatori di handicap ai sensi della Iegge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore; d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti; e. I malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori; f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale; g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale; h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza; j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 63S nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza; k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori; l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio; m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Alba Adriatica; n. Iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alba Adriatica; 2. L'applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di Legge.
Sanzioni
Le violazioni al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno sono punite con sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali in materia e indicate nell'art 9 del Regolamento.
Riscossione coattiva
Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, sono riscosse coattivamente secondo la norma vigente.
Contenzioso
Le controversie concernenti l’Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Rimborsi
1. II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (dieci/00). 2. Nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest’ultimo ed apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso. 3. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, comprovando inequivocabilmente l’erroneo riversamento delle somme all’Ente. La richiesta deve essere inoltrata dal responsabile degli obblighi tributari e presentata al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione. 4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
L'Ufficio si occupa di fornire informazioni ed assistenza sull'applicazione dei principali tributi comunali e di tutti gli adempimenti correlati, Imu, Tari.