Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni interessate, il D.L. 124/2023 prevede l’individuazione di settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zes unica e le modalità di attuazione nell’ambito del Piano Strategico triennale della Zes unica (art. 11) e istituisce lo Sportello Unico Digitale ZES - S.U.D. ZES presso la Struttura di missione nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati presso ogni Commissario straordinario e operante per tutti i nuovi territori facenti parte della ZES unica (art. 13).Lo Sportello Unico Digitale ZES rappresenta quindi l’interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica secondo il procedimento speciale, semplificato, rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d'impresa che siano localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno.
Utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, fino all’approvazione del Piano strategico della ZES unica:
- i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;
- i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.
A tal riguardo, è necessario allegare all’istanza un business plan che evidenzi, tra le altre cose, le ricadute occupazionali dei progetti proposti.
Per i progetti di investimento che non hanno le caratteristiche sopra descritte, restano ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento.
N.B. Con riguardo alle istanze riguardanti interventi edilizi, tali interventi saranno rilevanti solo ove siano strettamente connessi ad un nuovo investimento.
Lo sportello S.U.D. Zes consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche, ovvero di insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica da parte delle imprese afferenti a tutti i settori ATECO, a meno del Commercio. Lo sportello S.U.D. Zes, inoltre, non consentirà la presentazione di progetti che prevedono la richiesta esclusiva della SCIA e delle istanze relative a progetti di iniziativa pubblica di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Resteranno di interesse dello sportello S.U.D. ZES le istanze, di competenza delle Autorità di sistema portuale relative a progetti di iniziativa privata.
NON sono soggetti all’autorizzazione unica (art. 13) i progetti :
- soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
- relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
- riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- gli investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall' articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
- relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.