Descrizione
L'articolo 30 della L.R. N. 3/2014 ai seguenti commi disciplina il rilascio dell'autorizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo idrogeologico:
comma 5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi (così come definiti nell’articolo 3 della medesima L. R. 3/2014 n.d.a.) e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione.
comma 5-bis. L’autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per:
- a) la trasformazione dei boschi ;
- b) le trasformazioni dei terreni saldi (un terreno è definito, ai sensi dell’art. 30, comma 5, saldo o rinsaldato se abbandonato dalle coltivazioni da oltre 15 anni, n.d.a.) in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- c) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui agli articoli 34 e 37 .
comma 5-ter. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per tutti gli altri casi consentiti dalla norma.
In forza delle modifiche all’art. 30 bis della L.R. n. 3/2014 apportate sempre dall’art.37 della L.R. n. 23/2021 sono migrate ai Comuni anche le competenze c.d. a sanatoria, ovvero per opere e lavori già realizzati.